Sulla Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2012, n. 201 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 7 agosto 2012 recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell´articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151." Il decreto porta attuazione di quanto anticipato all´art. 2 comma 7 del DPR. 151/2011 che ha recentemente modificato in modo sostanziale la disciplina di prevenzione incendi, con particolare riferimento ai soggetti obbligati e alle modalità di richiesta del Certificato Prevenzione Incendi. Erano infatti attesi, a norma dell´art. 2 comma 7 del DPR 151/2011, chiarimenti "al fine di garantire l´uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell´attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare" per il deposito e l´esame dei progetti, per le visite tecniche, per l´approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il nuovo DM introduce, ai fini degli adempimenti previsti, la suddivisione delle attività soggette in sottoclassi, da indicazioni sui contenuti per l´Istanza di valutazione dei progetti (art. 3), sulla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 4), Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5), Istanza di deroga (art. 6), Istanza di nulla osta di fattibilità (art. 7), di verifiche in corso d´opera (art. 8), Voltura (art. 9) e Modalità di Presentazione delle istanze.
Fonte Ars Edizioni Informatiche S.r.l.
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