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CON L´INTRODUZIONE DEL D. LGS. 81/08 E LA SOPPRESSIONE DEL DPR 303/56 SE UN´AZIENDA CON PIÙ DI 3 ADDETTI SI TRASFERISCE DA UNA SEDE AD UN´ALTRA SEDE SENZA IN QUEST´ULTIMA EFFETTUARE ALCUN INTERVENTO DI NATURA "STRUTTURALE" (RISTRUTTURAZIONE - AMPLIAMENTO - NUOVE PARETI...) IL DATORE DI LAVORO HA ANCORA L´OBBLIGO DI EFFETTUARE LA "NOTIFICA PER LUOGHI DI LAVORO ALL´AUSL"? (SCHEDA N.I.P.)
L´obbligo di notifica ex art. 67 è in capo ai datori di lavoro di tutte le attività in cui vi sia produzione di beni o di servizi, nelle quali siano presenti più di tre lavoratori subordinati o ad essi equiparati (ai sensi dell´art.2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08), nei casi di: costruzione e realizzazione di nuovi edifici o locali, nonché ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti. Sono esclusi dall´obbligo di notifica ex art. 67 gli insediamenti di attività lavorative in edifici/locali esistenti, in assenza di interventi di tipo edilizio agli stessi luoghi di lavoro. Va però evidenziato che, a prescindere dal campo d´applicazione dell´art. 67 del D.Lgs.81/08, tutta la vigente normativa per l´igiene e la sicurezza del lavoro, compresa quella relativa ai requisiti dei luoghi di lavoro, si applica ad ogni situazione in cui vi siano lavoratori dipendenti o ad essi equiparati, indipendentemente dal numero di lavoratori e dall´insediamento dell´attività in locali esistenti.
(Ottobre 2011)
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D:
RICHIESTA DI CHIARIMENTO SUL RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA DEL PREPOSTO.
IL PUNTO 11 DELL´ACCORDO STATO - REGIONI DEL 21 / 12 / 2011, RECITA:
11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
R:
Il punto 11 dell´accordo citato disciplina il "riconoscimento della formazione pregressa"
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