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INOLTRO UN QUESITO RELATIVO ALLA FORMAZIONE ON LINE DEI CORSI RSPP MODULO A, MODULI B E MODULI C, COSÌ COME PREVISTO DALL´ACCORDO STATO REGIONI DEL 2006. IN TALE ACCORDO VIENE ESCLUSA LA FAD (FORMAZIONE A DISTANZA) LIMITATAMENTE AI PRIMI DUE ANNI (PERIODO DI RODAGGIO/SPERIMENTAZIONE) DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE (ANNO 2006). QUINDI FINO AL 2008 VI È UNA PRECISA PRESCRIZIONE ALLA FAD. NON ESSENDO POI STATO PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE NEGLI ANNI SUCCESSIVI ALCUNA LIMITAZIONE ESPLICITA ALLA FAD, I CORSI EROGATI IN TALE MODALITÀ, NEL RISPETTO DEL PUNTO 2 DELL´ACCORDO STATO REGIONI DEL 2006, HANNO VALIDITÀ? QUALÈ LA NORMA CHE VIETA ESPLICITAMENTE LA FAD PER I CORSI RSPP DOPO IL 2008?
Oltre al citato accordo Stato-Regioni del 26/1/06, che raccomandava di privilegiare metodologie "attive" nella formazione, un ulteriore documento interpretativo del 5 ottobre dello stesso anno ha confermato, al punto 2.2 la necessità "nella fase attuale" di non fare ricorso alla formazione a distanza (FAD) per i tre moduli previsti per la formazione degli RSPP (A, B e C).
Possiamo ritenere che "la fase di sperimentazione e rodaggio possa ritenersi conclusa e che a questo punto, anche in assenza di formali pronunciamenti da parte dei Ministeri competenti e/o delle Regioni possa essere considerato ammissibile, anche per queste figure, il ricorso alla formazione a distanza, largamente utilizzata in vari campi e consentita, ad esempio, anche nei programmi della formazione continua in medicina (ECM), utilizzando metodologie che garantiscano un buon livello qualitativo e la verifica degli obiettivi formativi raggiunti.
Di seguito vengono indicati alcuni elementi qualitativi ritenuti importanti a tal fine:
• Presenza di un esperto/tutor consultabile sempre (in presenza o in remoto)
• Predisposizione di un servizio di assistenza/tutoraggio gestionale-organizzativo e tecnologico
• Possibilità di memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero verificare la visione completa del materiale didattico
• Garanzia della facilità di fruizione dei materiali e delle attività formative e l´indipendenza dal tipo di computer e browser utilizzati.
(Aprile 2010)
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SECONDO L´ART. 31 COMMA 6 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEVE ESSERE COSTITUITO " ALL´INTERNO DELL´AZIENDA " PER LE AZIENDE INDUSTRIALI CON OLTRE 200 LAVORATORI. PREMESSO CHE NELL´AMBITO
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