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SE SI LAVORA SU DI UN CESTELLO DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE POSTA SU DI UNA MACCHIA CHE SUPERA I 2 M DI ALTEZZA SI PUÒ INTENDERE PER PIANO STABILE IL SUDDETTO PIANO?
Il quesito richiama la definizione di lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Per piano stabile deve intendersi il piano di arrivo che, in caso di caduta, deve anche avere caratteristiche di solidità e indeformabilità tali da non permettere che il lavoratore, dopo un primo impatto, continui la caduta.
Nel caso del quesito il piano stabile deve essere individuato nel piano di base della macchina, in quanto non si ritiene che i rami e la propaggini della stessa possano trattenere il lavoratore dopo l´impatto dovuto alla eventuale caduta, ma viceversa possano procurare ulteriori danni.
Si richiama comunque l´obbligo per il lavoratore di indossare l´imbracatura di sicurezza agganciata al cestello con un cordino non più lungo di 60 cm, in modo da impedire la caduta al di fuori del cestello stesso.
(Maggio 2009)
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L´art. 53 comma 6 prevede che fino a 6 mesi dopo l´adozione del decreto interministeriale relativo
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