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OFFICINA RIPARAZIONI AUTO E ATTIVITÀ AFFINI, SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO COMPOSTA DA TRE SOCI LAVORATORI ED UN UNICO DIPENDENTE, GRADIREI SAPERE SE É SOGGETTA ALL´81/08 OVVIAMENTE NELLA FORMA AGEVOLATA DELLE IMPRESE SOTTO I 10 DIPENDENTI E SE ANCORA NECESSITA DI CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI.
I soci lavoratori sono equiparati a tutti gli effetti ai "lavoratori" così come definiti dall´art. 2 del D. Lgs. 81/08.
Di conseguenza nella vostra azienda questa normativa trova piena applicazione pur con le semplificazioni legate alla piccola dimensione e alla tipologia di rischio non particolarmente elevato, quali ad esempio, la possibilità del datore di lavoro di assumere i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione, primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione (art. 34), l´utilizzo di procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e autocertificazione dell´avvenuta valutazione (al massimo fino al 30/6/2012) (art. 29, comma 5).
Nulla è cambiato sostanzialmente circa l´obbligo del Certificato Prevenzione Incendi; nel D. Lgs. 81/08 sono state fornite solo indicazioni più precise circa la valutazione di questo tipo di rischio (art. 46) che rimanda, però, a successivi decreti ministeriali non ancora emanati: in assenza di questi decreti restano in vigore le indicazioni del D.M. 10/3/98.
(Aprile 2009)
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D:
PER UN DISTRIBUTORE DI CARBURANTE È OBBLIGATORIA LA TENUTA DEL REGISTRO CANCEROGENI ( ART. 243 - D. LGS. 81 / 08 ) ?
SE SI COME COMPORTARSI NEL CASO DI AZIENDE CON DISTRIBUTORE MOBILE?
R:
L´obbligo previsto dall´art. 243 del D. Lgs. 81 / 08 ( istituzione del registro degli esposti ) è da
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