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ACCORDO FORMAZIONE STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 - PARTE RIGUARDANTE I PREPOSTI E DIRIGENTI. SECONDO ALCUNE INTERPRETAZIONI AUTOREVOLI CIRCOLANTI PARE CHE, PER COME È ATTUALMENTE FORMULATO L´ART. 37 (COMMI 1 E 7) DEL D. LGS. 81/08, NON VI SIA L´OBBLIGATORIETÀ DI APPLICAZIONE DELL´ACCORDO, PER LA FORMAZIONE DI PREPOSTI E DIRIGENTI. IN ALTRE PAROLE, PER QUESTI SOGGETTI L´ACCORDO VALE COME LINEA GUIDA DI "BUONA PRASSI", PER COSÌ DIRE, MA IL DATORE DI LAVORO PUÒ FORMARE UTILIZZANDO ALTRE MODALITÀ. GIUSTO?
La premessa dell´Accordo richiamato precisa che l´applicazione dei contenuti dell´accordo stesso nei confronti dei dirigenti e dei preposti costituisce la corretta applicazione dell´art. 37, comma 7 del D. Lgs. 81/08. L´applicazione dei contenuti, però, non è obbligatoria e il datore di lavoro può mettere in atto un percorso formativo diverso; in questo caso dovrà dimostrare che la formazione sia stata "adeguata e specifica". Noi riteniamo che questo elemento di "facoltatività" possa applicarsi all´intero percorso della formazione per i dirigenti (sostituisce integralmente quella per i lavoratori) e al modulo aggiuntivo per i preposti (in questo caso il modulo base per lavoratori deve considerarsi obbligatorio).
(Giugno 2012)
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