Rete provinciale per Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, Igiene e Sanitā, Alimenti

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Igiene e Sicurezza del Lavoro

Agenti cancerogeni e tenuta del registro degli esposti
Domanda

AGENTI CANCEROGENI E TENUTA DEL REGISTRO DEGLI ESPOSTI. PER UNA ATTIVITĀ CHE COMPORTA LA PRESENZA DI AGENTI CANCEROGENI (ES. LEGNI DURI O CROMO VI) SONO SVOLTE INDAGINI ANALITICHE CHE COLLOCANO LA CONCENTRAZIONE DELL´AGENTE AL DI SOTTO DEL PROPRIO TLV (SE ESISTE) O ADDIRITTURA SOTTO LA SOGLIA DI RILEVABILITĀ DEL METODO. IL REGISTRO DI CUI ART. 243 VA COMUNQUE SEMPRE ATTIVATO (IN QUANTO C´Č PRESENZA DELL´AGENTE)? OPPURE LA SUA ATTIVAZIONE Č IN FUNZIONE DEL GIUDIZIO DI ESPOSIZIONE ALL´AGENTE ESEGUITO (PER ESEMPIO DAL MEDICO E/O DAL DATORE DI LAVORO) TENENDO CONTO DEI VARI FATTORI CHE CONTRIBUISCONO A DEFINIRE IL LIVELLO DELLA STESSA ESPOSIZIONE (ES. INDAGINI ANALITICHE, MODALITĀ DI LAVORO, FREQUENZE DI ESPOSIZIONE, ECC.) ? POTRESTE FARE CHIAREZZA, VISTO CHE, ANCHE FRA GLI STESSI MEDICI DEL LAVORO, GLI APPROCCI POSSONO ESSERE NETTAMENTE CONTRASTANTI FRA LORO?


Risposta

Il registro degli esposti a cancerogeni (art. 243 del D. Lgs. 81/08) va attivato quando sono presenti lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute (in questo caso anche la sorveglianza sanitaria è obbligatoria). Secondo le linee guida del Coordinamento delle Regioni per l´applicazione del 626 sono da considerare esposti (e quindi a rischio per la salute) i lavoratori per i quali l´esposizione a cancerogeni e/o mutageni potrebbe essere superiore a quella della popolazione generale. Questa operazione è relativamente semplice quando esistono valori di riferimento per la popolazione generale altrimenti, in assenza di tali riferimenti, si può considerare presente e significativa l´esposizione allorché sia riscontrabile la sostanza nell´ambiente di lavoro e sia correlabile un suo coinvolgimento nel ciclo lavorativo. La soluzione migliore dovrebbe essere riposta nella misurazione dell´esposizione (obbligatoria in fase di valutazione del rischio) ma la qualità del dato spesso insufficiente rendono poco attendibile anche questa metodica. In quest´ultimo caso si può fare riferimento alla durata d´uso di un cancerogeno; ad esempio si può considerare esposto un soggetto che usa per più di 20 giorni lavorativi un cancerogeno (criterio adottato dall´ASA finlandese) o 30 minuti a settimana come media annuale (secondo il NIOSH).


(Maggio 2012)




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