Rete provinciale per Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, Igiene e Sanitą, Alimenti

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Gli esperti rispondono

Igiene e Sicurezza del Lavoro

Registro degli esposti
Domanda

NEL CASO IN CUI UN´AZIENDA NON CESSA L´ATTIVITĄ, MA NON EFFETTUA PIŁ IL CICLO DI LAVORO CHE ESPONEVA I PROPRI DIPENDENTI A CANCEROGENI, VIENE MENO LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI ESPOSTI. QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI E LE COMUNICAZIONI CHE DEVE EFFETTUARE IL DATORE DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON IL MEDICO COMPETENTE PER CHIUDERE IL REGISTRO? PER QUANTI ANNI NE DEVE CURARE LA CONSERVAZIONE?


Risposta

La cessazione dell´attività che comportava l´esposizione ad agenti cancerogeni può essere assimilata alla condizione di cessazione completa dell´azienda, come richiamato dal comma 5 dell´art. 243 del D. Lgs. 81/08. In questo caso riteniamo che vada aggiornata la valutazione dei rischi (comma 5 dell´art. 236), inviato il registro degli esposti all´ISPESL (ora INAIL) e all´Organo di vigilanza competente per territorio, unitamente ad una comunicazione relativa alla nuova situazione di rischio. Le informazioni relative ai lavoratori esposti devono essere conservate dall´azienda fino alla risoluzione del rapporto di lavoro con ogni lavoratore e dall´INAIL per 40 anni dalla cessazione dell´esposizione (comma 6 dell´art. 243).


(Gennaio 2012)




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