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UN ENTE DI FORMAZIONE ORGANIZZA CORSI DI FORMAZIONE, SEMPRE APPALTATI AD UN DOCENTE PROFESSIONISTA ESTERNO, E IN DETTI CORSI SONO UTILIZZATE ATTREZZATURE (FRA CUI GRU, E ALTRE ATTREZZATURE DI CANTIERE) DI PROPRIETĄ DELL´ENTE DI FORMAZIONE. I PARTECIPANTI AI CORSI SONO PERSONE DI ALTRE AZIENDE ISCRITTE AI CORSI STESSI. QUESTA SITUAZIONE RIENTRA NELL´APPLICABILITĄ DEL D. LGS. 81/2008? OCCORRE PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI? CHE APPROCCIO POTREBBE ESSERE ADOTTATO?
Si ritiene che i partecipanti ai corsi di formazione che prevedano parti pratiche con uso di attrezzature (alcune delle quali comportano complessità d´uso e verosimilmente livelli di rischio non trascurabili) debbano essere assimilati a lavoratori secondo le definizioni contenute nell´art. 2 del D. Lgs. 81/08. In definitiva deve essere il centro di formazione ad effettuare la valutazione dei rischi (magari secondo modalità semplificate utilizzando procedure standardizzate) con conseguente individuazione e messa in atto delle misure di prevenzione e protezione.
(Gennaio 2012)
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IN UN´AZIENDA METALMECCANICA A RISCHIO ALTO ( 16 ORE ) AI SENSI DEL ACCORDO STATO - REGIONI DEL 21 / 12 / 2011, SI STA SVOLGENDO LA FORMAZIONE A UN GRUPPO DI NUOVI LAVORATORI. A OGGI SONO STATE SVOLTE LE 4
R:
L´Accordo Stato - Regioni richiamato nel quesito chiarisce che la formazione relativa al modulo
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