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LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE PENALE N. 42465 DEL 9/7/2010 AVEVA CONFERMATO IL REATO PENALE IN CARICO AL PROPRIETARIO DI UN´ABITAZIONE CHE AVEVA AFFIDATO AD UN LAVORATORE AUTONOMO LAVORI EDILI SULLA STESSA ABITAZIONE. A SEGUITO DEI LAVORI OCCORREVA UN INFORTUNIO MORTALE DEL LAVORATORE. POICHÉ IL FATTO RISALE A PRIMA DELL´ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 81/08, SI CHIEDE SE AD OGGI AVREBBE PRODOTTO LE STESSE CONSEGUENZE A CARICO DEL PRIVATO CITTADINO COMMITTENTE OPPURE NO E IN BASE A QUALE RIFERIMENTO DI LEGGE.
Probabilmente il D. Lgs. 81/08 ha chiarito un po´ meglio il ruolo del committente e quindi anche i principi su cui la sentenza citata si è basata. In particolare, in caso di un committente "semplice" (non di un datore di lavoro che procede all´affidamento di un appalto all´interno della propria azienda) di lavori edili, gli obblighi connessi alla scelta del lavoratore autonomo o dell´impresa a cui affidare i lavori sono quelli previsti dall´art. 90 del D. Lgs. 81/08: verifica dell´idoneità tecnico professionale secondo i requisiti indicati nell´allegato XVII, distinti per imprese o lavoratori autonomi. Per lavori di entità più limitata (meno di 200 uomini/giorno) e senza rischi particolari i requisiti possono anche essere autocertificati dalle imprese o dai lavoratori autonomi. Si ritiene, quindi, che debba essere l´impresa (o il lavoro autonomo) a valutare i rischi della propria attività e a individuare e mettere in atto le misure preventive e protettive necessarie senza che il committente ingerisca su questi aspetti. Il caso è un po´ diverso quando il contratto d´opera in realtà nasconde un rapporto di subordinazione (di fatto) del lavoratore autonomo dal committente che in effetti stabilisce le condizioni di lavoro a cui il lavoratore deve sottostare (nella sentenza citata anche questo elemento veniva messo in risalto).
(Gennaio 2012)
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ACCORDO FORMAZIONE STATO - REGIONI DEL 21 / 12 / 2011 - PARTE RIGUARDANTE I PREPOSTI E DIRIGENTI.
SECONDO ALCUNE INTERPRETAZIONI AUTOREVOLI CIRCOLANTI PARE CHE, PER COME È ATTUALMENTE FORMULATO L´ART. 37
R:
La premessa dell´Accordo richiamato precisa che l´applicazione dei contenuti dell´accordo stesso
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