sei in: Home / Gli Esperti Rispondono
CON RIFERIMENTO AL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, CHIEDO DI CHIARIRE LA FIGURA DEL DIRIGENTE. NELLO SPECIFICO: - IL DIRIGENTE NON È NECESSARIAMENTE IL DATORE DI LAVORO - IL DIRIGENTE NON È NECESSARIAMENTE IL DELEGATO PER LA SICUREZZA - UN DIRIGENTE (ES. DIRETTORE COMMERCIALE O DI PRODUZIONE) È DI FATTO SEMPRE E COMUNQUE LA FIGURA CITATA NEL T.U. ANCHE SE NON HA COMPITI O AUTORITÀ RELATIVI ALLE TEMATICHE DELLA SICUREZZA? - CHE TIPO DI "NOMINA" OCCORRE PREDISPORRE? GLI EVENTUALI COMPITI PER LA SICUREZZA, SE RIENTRANO NEL RUOLO, DEVONO ESSERE INSERITI, AD ESEMPIO, NELL´INCARICO?
La figura del dirigente era già presente nel D. Lgs. 626/94 e compariva come una sorta di alter ego del datore di lavoro senza che venisse mai definito con precisione (in realtà era presente un unico caso di definizione allorché si trattava di individuare il datore di lavoro nella pubblica amministrazione art. 2), con una serie non indifferente di obblighi e responsabilità. Il D. Lgs. 81/08 ha apportato delle modifiche a partire dalla definizione della figura (art. 2, comma 1, lettera d) ...persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell´incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l´attività lavorativa e vigilando su di essa... Intanto si chiarisce la necessità di predisporre l´affidamento dell´incarico, sulla base di competenze professionali adeguate e che presuppone un ben definito potere gerarchico e funzionale. Si precisa, come ulteriore elemento di novità del D. Lgs. 81/08 e come rafforzamento delle responsabilità, che per questa figura è prevista un´azione di formazione specifica (art. 37, comma 7). Il compito principale (e quindi l´obbligo) rimane l´attuazione delle indicazioni del datore di lavoro sul tema della sicurezza e igiene del lavoro a cui deve dare una risposta di tipo organizzativo e di controllo interno: potrebbe essere inteso come una figura intermedia tra il datore di lavoro e i preposti. Nello specifico delle singole domande: • il dirigente è una figura diversa dal datore di lavoro, • nel caso in cui è destinatario di delega da parte del datore di lavoro ne assume a pieno le funzioni al punto tale da non poter essere più considerato un "semplice" dirigente (è come se fosse datore di lavoro per i compiti attribuiti); si ricorda, inoltre che ci sono alcuni obblighi non delegabili: (si veda l´art. 17). • un dirigente già presente in azienda ha di fatto già compiti e responsabilità sul tema della sicurezza e salute sul lavoro • sembra senz´altro utile, però, che queste incombenze vengano formalizzate, sia sul documento di valutazione dei rischi, in cui l´organigramma aiuta a fare chiarezza dei ruoli, sia attraverso un atto di "nomina" individuale attraverso cui si chiarisce il mandato relativamente anche ai temi suddetti.
(Ottobre 2011)
Copyright 1998-2006© PrevenzioNet Modena
powered by ExpertWeb
D:
UN MECCANICO SI OCCUPA DI RIPARAZIONE DI TRATTORI AGRICOLI. CAPITA CHE FACCIA A VOLTE UN BREVE GIRO DI PROVA PER VERIFICARE L´EFFICACIA DELLA RIPARAZIONE O CHE RIPORTI IL MEZZO AL CLIENTE, GUIDANDO
R:
Riteniamo che questo tipo di attività possa rientrare tra quelle tipiche della manutenzione
Continua