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COME VA INTERPRETATO IL COMMA 1 DELL´ART. 37 DEL D.LGS 81 2008 IN CUI SI DICE "ANCHE RISPETTO ALLE CONOSCENZE LINGUISTICHE", CIOÈ IL DATORE SI LAVORO È TENUTO A EFFETTUARE LA FORMAZIONE ANCHE SULLA LINGUA ITALIANA A CHI NON LA CONOSCE, E QUINDI DURANTE L´ORARIO DI LAVORO E SENZA COSTI PER I LAVORATORI?
L´obiettivo di base di ogni attività informativa/formativa consiste nel passaggio di informazioni e concetti in grado di aumentare le conoscenze specifiche e mettere il destinatario nelle migliori condizioni possibili per attuare tutte le misure di prevenzione e protezione necessari. Il comma 13 dell´art. 37 esplicita questo concetto: Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. I concetti fondamentali, quindi, sono la facile comprensibilità e la necessaria verifica del grado di comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo (non per forza l´italiano). Riteniamo, in ogni caso, che l´acquisizione di un livello di base della lingua italiana sia necessaria non solo per le attività informative/formative (obblighi precisi del datore di lavoro) ma anche come stimolo all´integrazione all´interno dell´azienda e all´interno del tessuto sociale del nostro Paese.
Integrazione alla risposta
Il datore di lavoro è obbligato a verificare la capacità di comprendere la lingua utilizzata per la formazione dei lavoratori (potrebbe essere anche una lingua diversa dall´italiano) ai fini del buon esito della formazione stessa. Nel caso in cui si ritenga necessario il raggiungimento di un livello accettabile di comprensione della nostra lingua, propedeutico all´avvio dell´attività di formazione, riteniamo che gli oneri dei corsi di alfabetizzazione (costi e tempo) non debbano essere sostenuti obbligatoriamente dal datore di lavoro.
(Novembre 2011)
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NEL GIUDIZIO DI BONTÀ DI UN OTOPROTETTORE SFRUTTANDO IL METODO SNR, È CORRETTO FARE LA VALUTAZIONE DI IPER, NORMAL E IPOPROTEZIONE CONSIDERANDO ANCHE IL RELATIVO FATTORE BETA CORRETTIVO ( 0. 75 PER LE
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Sì, è corretto. La norma UNI 9432: 2011, in una appendice informativa ( e non normativa ) indica il
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