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E´ POSSIBILE ESONERARE UN LAVORATORE DIPENDENTE DALL´USO DELLE SCARPE ANTINFORTUNISTICHE SE HA PRESENTATO IL CERTIFICATO DEL MEDICO COMPETENTE AZIENDALE?
In linea teorica possono esserci delle condizioni che sconsigliano l´uso di scarpe antinfortunistiche (come di qualunque altro DPI). Nell´affrontare questa tematica occorre tener presente alcuni punti fermi: • dando per scontato la necessità di adozione del DPI in quanto il rischio, nonostante l´adozione di misure preventive di altra natura (interventi alla fonte, protezione collettiva, riorganizzazione del lavoro...) permane a livelli ancora pericolosi per la salute o la sicurezza (si veda l´art. 75 del D. Lgs. 81/08) • individuare il DPI più adeguato per quella tipologia e per quel livello di rischio (non iperproteggere) • individuare il DPI più adeguato per quel lavoratore, tenendo conto che spesso lo stesso livello di protezione è assicurato da modelli diversi, con grado diverso di confort e accettabilità (il DPI deve essere il più possibile rispondente alle caratteristiche ergonomiche e di salute individuali) Allorché questo tipo di verifica è stato effettuato, e quindi è stata confermata la necessità di adozione di un DPI, quell´attività lavorativa non può essere svolta senza protezione: in definitiva se il lavoratore effettivamente non può adottare il DPI è come se fosse inidoneo a quella mansione, non ponendosi alcuna questione di esonero.
(Novembre 2011)
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D:
NEL VALUTARE IL RISCHIO CHIMICO PER ESPOSTI A SILICE LIBERA CRISTALLINA, SI DEVE ESEGUIRE LA VALUTAZIONE AI SENSI DEL CAPO I TITOLO IX DEL D. LGS. 81 / 08 O AI SENSI DEL CAPO II PER AGENTI CANCEROGENI,
R:
Sono considerati cancerogeni solo gli agenti che soddisfino i requisiti previsti dall´art. 234 del
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