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NELL´AREA OCCUPATA DA UNA DISCARICA, OLTRE ALLE NORMALI LAVORAZIONI, VENGONO SVOLTE ATTIVITÀ RICADENTI NELL´ALLEGATO X DEL D.LGS 81/09 (MOVIMENTO TERRA, COSTRUZIONE DI ARGINATURE DI CONTENIMENTO, COSTRUZIONE DI STRADE INTERNE, RAMPE E PIAZZALI, TRIVELLAZIONE DI POZZI NEL CORPO DISCARICA PER L´ESTRAZIONE DEL BIOGAS....). TALE DISCARICA PUÒ ESSERE CONSIDERATA NEL SUO INSIEME UN CANTIERE TEMPORANEO E MOBILE UNICO DA ASSOGGETTARE AL TITOLO IV?
Devono essere considerati lavori edili o di ingegneria civile solo quelli strettamente rientranti nell´allegato X del D. Lgs. 81/08 che, nel caso della domanda, sono verosimilmente una piccola parte di tutta l´attività. Per cui, a nostro parere, l´attività generale della discarica viene regolamentata dagli altri titoli del D. Lgs. 81/08, in particolare dal Tit. I per gli aspetti gestionali, e solo le attività specifiche edili rientrano nel titolo IV dello stesso decreto con le conseguenze del caso. Quando per l´esecuzione di lavori rientranti nell´All. X siano impiegate almeno due imprese, dovranno essere nominati i coordinatori per la sicurezza che si rapporteranno con il RSPP del committente per la gestione dei rischi interferenziali. Viceversa in presenza di una sola impresa che svolge lavori edili, sarà compito del RSPP gestire le interferenze fra le attività di discarica e quelle di cantiere.
(Gennaio 2012)
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