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IL DOTT. GOVONI NEGLI ATTI INTITOLATI "IL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE PER LA SALUTE. GLI ORIENTAMENTI DA OSSERVARE NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO PER LA SALUTE DEI LAVORATORI" AFFERMA: "..PERTANTO È RAGIONEVOLE E PRATICABILE INDICARE CHE QUANTOMENO TALI VALORI FISSINO SICURAMENTE LA SOGLIA AL DI SOPRA DELLA QUALE SI DEVE CLASSIFICARE IL RISCHIO NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE (PER INALAZIONE DI UN AGENTE CHIMICO), MA TUTTAVIA TALE CRITERIO NON È IN GRADO DI DETERMINARE LA SOGLIA AL DI SOTTO DELLA QUALE IL RISCHIO È SICURAMENTE IRRILEVANTE PER LA SALUTE." FACENDO RIFERIMENTO AD UN VALORE DI ESPOSIZIONE RILEVATO INFERIORE AL 1/10 DEL LIMITE. DA QUANTO È PERÒ EMERSO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO TENUTO DAL DOTT. GOVONI IN DATA 3/11/2010, QUESTA CORRELAZIONE TRA RISCHIO IRRILEVANTE E MISURA DI ESPOSIZIONE MINORE DEL 1/10 NON ESISTE. SOSTANZIALMENTE SI RICHIEDE SE È "PRATICABILE" INDICARE CHE I VALORI DI ESPOSIZIONE RILEVATI MINORI DI 1/10 DEL VALORE LIMITE FISSINO LA SOGLIA DELLA CLASSIFICAZIONE DI RISCHIO NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE.
Non dobbiamo dimenticare che la ragionevolezza citata è relativa al riferimento dell´approccio formale alla Norma UNI-EN 689:97 di cui all´Appendice C, dove il rispetto di 1/10 su un´unica misurazione significa avere sufficienti garanzie del rispetto del VLEp, ma non della soglia del rischio irrilevante per la salute. Risulta pertanto evidente che la soglia del rischio irrilevante sia al di sotto di questa frazione del VLEp, ma non sappiamo precisamente dove, in quanto non è stata ancora fissata formalmente con Decreto Ministeriale questa soglia per ogni singola sostanza secondo quanto ora viene stabilito dall´art.232, comma 1. D.Lgs.81/08 e s.m.i. e secondo quanto fu definito dal Comitato Consultivo ex art. 72-terdecies D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. con apposita documentazione consegnata all´ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 dicembre 2004.
(Novembre 2011)
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ACCORDO FORMAZIONE STATO - REGIONI DEL 21 / 12 / 2011 - PARTE RIGUARDANTE I PREPOSTI E DIRIGENTI.
SECONDO ALCUNE INTERPRETAZIONI AUTOREVOLI CIRCOLANTI PARE CHE, PER COME È ATTUALMENTE FORMULATO L´ART. 37
R:
La premessa dell´Accordo richiamato precisa che l´applicazione dei contenuti dell´accordo stesso
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